(BOZZA )
ASSOCIAZIONE DEL VCO CONTRO LE VIOLENZE MORALI, FISICHE E DELLE TELECOMUNICAZIONI INVASIVE
Associazione privata non riconosciuta
Articolo 1. Denominazione e scopo
E’ costituita una Associazione denominata:
ASSOCIAZIONE DEL VCO CONTRO LE VIOLENZE MORALI, FISICHE E DELLE TELECOMUNICAZIONI INVASIVE
a norma dell´Art.36 e seguenti del C.C. e del D.L.vo n.460/1997.
L’Associazione non ha fine di lucro.
L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del C.C., delle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. La sua durata è illimitata.
Articolo 2. Sede Legale
L'associazione ha sede legale in Verbania (VB), Via __________ n.___ .
L'Associazione avrà anche una sede operativa.
Articolo 3. Principi e Finalità
L’associazione ha carattere volontario, ha struttura e contenuto democratico, non ha fini di lucro e si pone come obiettivo quello di perseguire esclusivamente fini di utilità e solidarietà sociale, la salvaguardia e consulenza a favore di tutti coloro che hanno bisogno.
L’associazione persegue i propri scopi :
1 - svolgendo attività di difesa, sensibilizzazione, presa di coscienza e tutela legale e solidale a vantaggio di persone in condizioni fisiche o psichiche difficoltose, causate da forme di abuso personali o tecnologiche.
2 - avvalendosi di personale qualificato e volontario operare nei settori di:
- ascolto e raccolta di testimonianze con rapporti diretti e personali.
- cura e sostegno medico, nonché assistenza sociale
- Iniziativa, assistenza e difesa giudiziale
3 - Informazione pubblica e privata tramite tutte le forme di comunicazione ritenute idonee agli scopi statutari.
4 - operando con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita dell'individuo (personale – sociale - relazionale – lavorativo – e della salute psicofisica); tenendo conto delle direttive e delle raccomandazioni di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e l’ OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di traumi interpersonali;
5 - svolgendo un ruolo politico di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle persone che subiscono violenza e alla diffusione della cultura di genere;
6 - denunciando e studiando ogni utilizzo lesivo dei mezzi tecnologici contro l'individuo.
Articolo 4.
L'Associazione si propone di perseguire gli scopi di cui ai punti 1, 2,3,4 e 5
· costruendo un’identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri antiviolenza sull'individuo;
· essere interlocutori per le istituzioni nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza sull'individuo.
· svolgere un ruolo propositivo per l’elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti degli individui;
· salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri e da ogni organizzazione o evento.
· elaborando progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un’ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per il territorio;
· individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza;
· essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
Articolo 5. Attività
L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'Art.4, si propone di:
11. · favorire lo scambio, il confronto, il sostegno attraverso materiali, esperienze di nuovi progetti, riflessioni e verifiche;
12. · promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza sugli individui e in particolare sulle donne e minori, con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
13. · gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati e centri di documentazione e curare la redazione e la stampa di pubblicazioni;
14. · promuovere attività formative rivolti a tutti al fine di condividere le metodologie e sviluppare nuove competenze;
15. · promuovere e gestire programmi di formazione specifici, corsi di aggiornamento e di formazione per operatori dei servizi, professionisti e volontari;
16. · organizzare convegni, dibattiti, seminari e approfondimenti;
17. · promuovere azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie oltre che il coinvolgimento di autorità, forze politiche e organizzazioni con finalità simili all’ associazione.
18. · progettare e mettere in atto attività di fund-raising;
19. · partecipare a bandi e progetti nazionali e internazionali;
20. · partecipare ai tavoli, forum nazionali e internazionali nel rispetto della pluralità e dell’autonomia e delle scelte di ogni componente l’Associazione;
21. istituire centri di ascolto e raccolta per permettere di far venire alla luce episodi nei quali sono stati violati i diritti sessuali, ideologici, etnici e razziali.
Articolo 6. Adesioni ad altri enti ed attività accessorie
L’Associazione
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potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle finalità. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell’Associazione.
E'fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse e collegate.
Articolo 7. Associazioni aderenti
L’Associazione è costituita da:
- soci fondatori
- soci ordinari
nel presente atto indicati come soci o soci aderenti.Articolo 9. Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Associazione
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ed intervenire all’Assemblea. Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione;
In caso di necessità l’Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 10. Recesso ed esclusione
La qualità di socia/o cessa per:
a) recesso
b) scioglimento dell’Associazione partecipante
c) mancato pagamento della quota di adesione annua
d) esclusione
Articolo 11. Organi della Associazione
Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea
b) Il Presidente e il Vice Presidente;
c) Il consiglio Direttivo
Articolo 12. Funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) elegge il Presidente.
b) determina gli indirizzi generali dell'azione dell’Associazione
c) approva le iniziative vincolanti per tutte i soci;
d) approva i bilanci;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’Associazione”;
f) determina le quote di adesione annue per le socie;
g) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno dell’Associazione;
h) delibera su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.
Articolo 13. Partecipazione e voto in Assemblea
Tutte le associate partecipano all'Assemblea, con massimo tre rappresentanti. Ogni associato ha diritto ad un
voto.
E'esclusa la partecipazione al voto per delega.
Articolo 14. Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee
L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno e/o secondo calendario stabilito di
volta in volta dall’Assemblea oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera a tutti i soci.
aderenti con ogni mezzo di cui sia possibile accertare il ricevimento ed anche quindi con posta elettronica.
Articolo 15. Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto diversamente previsto
agli articoli 23 e 24 e per la elezione della Presidente.
L'Assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio segretario. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 16. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti
Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e raccolte in un libro verbali
dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Tali
atti possono essere depositati presso la sede operativa , ed ogni socio può consultarli.
Articolo 17. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
dal Presidente e da un numero di altri componenti, da un minimo 7 ad un massimo di 11
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi le sue componenti sono rieleggibili.
La carica di Presidente è rinnovabile.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno.
Il Consiglio Direttivo può deliberare se è presente la metà più uno de suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione
delle delibere programmatiche assembleari.
Il Consiglio Direttivo.
a) gestisce i rapporti economici dell’Associazione;
b) redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell’Associazione da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
c) convoca l'Assemblea;
d) presenta una relazione sull'attività svolta ed il bilancio all'Assemblea;
e) nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Responsabile Amministrativo (o tesoriere) e il Segretario
del consiglio;
f) è il riferimento per le commissioni e i gruppi di lavoro.
Articolo 18. Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la
firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Convoca e presiede il
Consiglio Direttivo.
Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria.
In particolare il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi e rilasciare
delega per quanto al presente capoverso ad altro componente il Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica per tre anni e la carica è rinnovabile; ha la rappresentanza legale
dell'Associazione.
In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue
funzioni, il Vice Presidente assume l'incarico e la rappresentanza della Associazione. La firma del Vice
Presidente attesta di per sè l'assenza o l'impedimento della Presidente.
Articolo 19. Il Collegio delle Garanti
Il Collegio delle Garanti è composto da cinque componenti; è nominato ogni tre anni dall'Assemblea e i suoi
componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Garanti controlla la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di Legge e di
Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. Il
Presidente del Collegio dei Garanti viene nominata al suo interno.
Articolo 20. Elettività delle cariche sociali
Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive. Le cariche di consigliere, di presidente, di
garante, dei componenti le commissioni e i gruppi di lavoro sono gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 21. Patrimonio della Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote di adesione e contributi dei soci aderenti;
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- contributi derivanti da convenzioni e partecipazione a bandi e progetti nazionali ed internazionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
Articolo 22. Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile, secondo disposizioni di Legge.
La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata
dall'Assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.
E'vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
E'obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
dell’Associazione di quelle a esse direttamente connesse o collegate.
Per le attività connesse o collegate verrà tenuta una separata contabilità.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 23. Modifiche dello Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine,
è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei soci presenti.
Articolo 24. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti
almeno due terzi dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei soci presenti. In
caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla Legge.
TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO
Articolo 25. Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Il simbolo dell’Associazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "Associazione del VCO contro
le violenze morali, fisiche e delle telecomunicazioni invasive "